
L'imposizione tributaria rappresenta uno dei pilastri su cui si fondano i moderni stati di diritto, infatti in assenza delle entrate erariali, basate sulla capacità contributiva di ciascun cittadino, lo Stato non è in grado svolgere la propria attività istituzionale che dovrebbe garantire il benessere e la coesione sociale della collettività.
Nel nostro ordinamento la determinazione della capacità contributiva deve essere dichiarata dal singolo contribuente, mentre la corretta quantificazione è demandata, per il tramite delle Agenzie fiscali, all'Erario.
In questo contesto, esigenze di certezza del diritto, legate al rapporto fisco – contribuente, fanno sì che il potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria non possa essere esercitato indefinitamente, ma che incontri un limite temporale.
Il legislatore fiscale, pertanto, ha previsto un termine, a pena di decadenza, entro il quale l'Amministrazione finanziaria possa esercitare i propri poteri ispettivi.
Fatta questa premessa, nel presente contributo si passeranno in rassegna i diversi termini che l'Amministrazione finanziaria deve rispettare ai fini dell'accertamento dei tributi e della contestazione delle sanzioni.
Da sempre questa materia è particolarmente complessa e sfaccettata, ma con l'avvento della crisi pandemica e delle relative disposizioni emergenziali il quadro si è ulteriormente complicato.
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