
La pendenza del giudizio di revocazione su sentenza passata in giudicato è causa ostativa alla definizione agevolata, venendo meno il presupposto della “pendenza della lite”. Lo ha ribadito, recentemente, la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 5373, depositata il 21 febbraio 2023, nel formulare il seguente principio di diritto: “In tema di definizione agevolata della lite fiscale, l'art. 1, co. 192, Legge n. 197/2022, nel consentire la definizione delle controversie per le quali, alla data di presentazione della domanda, il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva, ha riguardo alle sole controversie definite da decisione ancora impugnabile con i mezzi ordinari, ma non anche a quelle in cui l'unico rimedio esperibile sia la revocazione, per le quali va pertanto disattesa la richiesta di sospensione del giudizio”.
Come ormai noto, l'