
Anche nell'ipotesi di accertamento condotto con metodo analitico-induttivo è legittimo il riconoscimento forfettario dei costi afferenti i ricavi occulti. È questo il principio stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 5586/2023. In tema di indagini finanziare, i giudici di legittimità, nel recepire i chiarimenti resi dalla Corte Costituzionale con Sentenza n. 10/2023, hanno ritenuto che il contribuente può sempre opporre, anche nell'ipotesi di accertamento cd. “misto”, la prova presuntiva contraria e, in particolare, eccepire la incidenza percentuale dei costi che vanno, dunque, detratti dall'ammontare dei prelievi non giustificati.
L'Amministrazione finanziaria, di fronte a omissioni o indicazioni false e inesatte, gravi, numerose e ripetute, può procedere,