
Il deposito telematico di un documento nativo digitale, secondo le previsioni dell'ordinamento vigente, non richiede attestazione di conformità da parte del difensore che lo produce. La ragione della scelta operata dal legislatore, che non richiede l'attestazione di conformità in relazione all'atto nativo digitale, il quale sia prodotto in giudizio in tale forma, mediante allegazione telematica al fascicolo d'ufficio, dipende dal fatto che, a differenza dei documenti su supporto cartaceo, in cui vi è un problema di conformità dell'atto depositato con l'originale, quando il deposito riguarda l'atto digitale, lo stesso non viene prodotto in “copia”, bensì in originale, essendo l'originale dell'atto suscettibile di ripetute riproduzioni, senza perdere le sue caratteristiche di essere un atto originale.
Sono queste le conclusioni a cui giunge la Suprema Corte di Cassazione che con l'Ordinanza 16 gennaio 2023, n. 981 ha chiarito che: “In tema di giudizio di appello, ove la produzione in giudizio di atti nativi digitali, quali la notificazione a mezzo pec del ricorso, degli allegati e dell'attestazione di consegna, avvenga mediante allegazione al fascicolo processuale in modalità telematica, non è necessaria la relativa attestazione di conformità all'originale da parte del difensore”.
Nel 2011 sono state poste le premesse normative per una progressiva digitalizzazione del processo tributario. In particolare, l'art. 39, comma 8, D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla L. 15 luglio 2011, n. 111,...