
Il principio di inerenza è immanente nella nozione di reddito di impresa perché espressivo della capacità contributiva del contribuente. L'Amministrazione finanziaria e la Corte di Cassazione hanno costantemente affermato che l'inerenza deve essere valutata con riguardo all'attività d'impresa nel suo complesso e non soltanto in relazione al conseguimento di ricavi. La valutazione dell'inerenza impone, quindi, un giudizio qualitativo e non quantitativo che, prescinde da considerazioni in termini di utilità e vantaggi apportati dal costo, nonché della sua congruità. Ciò porta ad escludere dal reddito di impresa i componenti negativi che, ictu oculi, si collocano in una sfera personale o extra-imprenditoriale. Allo stesso modo, non assumono rilievo i componenti positivi derivanti da un bene estraneo all'attività imprenditoriale.
Nel solco di un ormai consolidato orientamento interpretativo, nella recente sentenza n. 4365 del 13 febbraio 2023, i giudici di piazza Cavour, hanno ritenuto indeducibili i canoni di leasing pagati da una società per un'imbarcazione da diporto, in quanto estranei all'attività d'impresa (rectius: il cui utilizzo era a diretto beneficio dei soci). Invocando l'articolo 8 del Decreto Legge 16/2012, gli Ermellini hanno coerentemente escluso la tassabilità dei correlati componenti positivi.
Il principio di inerenza assume rilievo di primaria importanza nella determinazione del reddito di impresa, consentendo di valorizzare – ai fini della relativa deducibilità – tutti i costi il cui...