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22 maggio 2023
Controlli e verifiche
N. 95
L’accesso dei verificatori presso lo studio professionale

L'articolo 52, D.P.R. n. 633/1972 disciplina, sia per quanto concerne l'IVA sia per quanto riguarda le imposte dirette (tramite rimando dell'articolo 33, D.P.R. n. 600/1973), l'istituto dell'accesso, finalizzato al reperimento di documenti e informazioni utili all'esecuzione della verifica fiscale. Recentemente, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9515/2023, tornando ad occuparsi dell'accesso degli organi verificatori presso lo studio professionale, ha ribadito il principio di diritto secondo cui la presenza del titolare dello studio o di un suo delegato è necessaria qualora l'oggetto della verifica fiscale sia il professionista stesso. Tale disposizione, invece, non si applica quando l'accesso dovesse essere effettuato per ottenere documenti e informazioni relative al cliente del professionista. Inoltre, gli accessi effettuati presso lo studio professionale devono essere effettuati solo a seguito di autorizzazione del procuratore della Repubblica, qualora l'attività professionale venga esercitata in un locale ad uso promiscuo. Questi sono alcuni aspetti che verranno analizzati nell'ambito del presente contributo in cui verranno messi in luce gli aspetti peculiari degli accessi degli organi verificatori presso lo studio professionale.

di Stefano Rossetti – Dottore Commercialista in Milano
Premessa

La verifica fiscale impone, talvolta, che gli organi verificatori si rechino presso i locali in cui il contribuente esercita l'attività ovvero dove sono depositati i documenti oggetto di indagine.

Le modalità e i limiti con cui gli organi...

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