
Nel processo tributario, caratterizzato dall'impugnazione di un provvedimento impositivo, il principio di non contestazione non comporta in capo all'Amministrazione finanziaria, a fronte dei motivi di impugnazione proposti dal contribuente, un onere di allegazione ulteriore rispetto a quanto contestato e preteso mediante l'atto impositivo il quale, come ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione nella Sentenza n. 16984/2023, rappresenta un atto preesistente al processo dove i fatti costitutivi sono già stati allegati in modo difforme rispetto a quanto ritenuto dal contribuente in sede giudiziale.
Il principio di non contestazione, il cui dettato normativo è dato rinvenirlo nell'