
La recente pronuncia della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma del 17 aprile 2023 focalizza l'attenzione sulla esistenza o meno di un "trasferimento effettivo di ricchezza mediante un'attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale", in linea con la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 34/E/2022. La Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 34/E/2022, com'è noto, è intervenuta a delineare il quadro della disciplina fiscale dei trust sia ai fini delle imposte sui redditi che ai fini delle imposte indirette, a seguito delle modifiche normative recate alle disposizioni del TUIR dall'art. 13, D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, che hanno recepito integralmente l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità stabilendo che la “dotazione” di beni e diritti in trust, ai fini dell'applicazione della reintrodotta imposta sulle successioni e donazioni, non produce un effettivo trasferimento di beni o diritti e, quindi, un “arricchimento” dei beneficiari; pertanto, ai fini dell'applicazione delle predette imposte, occorre avere riguardo all'effettivo incremento patrimoniale del beneficiario e non ad una indeterminata “utilità economica” della quale il disponente dispone.
Oggetto della pronuncia richiamata è l'impugnazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta e irrogazione delle sanzioni n. 22003032954, con il quale l'Ufficio Territoriale di Roma 4 -...