
In materia di accertamento, tra le principali novità contenute nella Legge delega per la riforma fiscale (L. 9.8.2023 n. 111), accanto alla semplificazione del procedimento accertativo, anche mediante l'utilizzo delle tecnologie digitali, l'art. 17, comma 1, lett. b) contempla l'applicazione, in via generalizzata, del principio del contraddittorio preventivo. Fuori dei casi dei controlli automatizzati e delle ulteriori forme di accertamento di carattere sostanzialmente automatizzato, l'intervento in parola è finalizzato a superare il “doppio binario” attualmente previsto per i casi diversi da quelli disciplinati dall'art. 12, comma 7, Legge n. 212/2000. In buona sostanza, indipendentemente dalle modalità di svolgimento dei controlli (in loco o a tavolino), il contribuente potrà formulare, entro un termine non inferiore a sessanta giorni, apposite osservazioni sulla proposta di accertamento, mentre a carico dell'ente impositore vigerà l'obbligo di motivazione rafforzata.
L'attuale ordinamento tributario non prevede una forma di contraddittorio preventivo generalizzata.
L'istituto è contemplato solo per talune tipologie di controllo e,...