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Imposta di registro Accertamento, sanzioni, rimborsi
Accertamento

A cura del Centro studi fiscale Seac

Con riferimento ai termini di emissione degli avvisi di liquidazione ovvero accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, l'art. 76, D.P.R. n. 131/1986 rubricato "Decadenza dell'azione della finanza" stabilisce che:

Tipologia di violazione

Termine per l'accertamento*

Disposizione normativa ovvero giurisprudenziale

Atti non registrati

Entro cinque anni dal giorno in cui la registrazione sarebbe dovuta avvenire o si è verificato il fatto che legittima la registrazione d'ufficio

Art. 76, 1° comma,
D.P.R. n. 131/1986

Rettifica di maggior valore

Entro due anni dal pagamento dell'imposta proporzionale

Art. 76, comma 1-bis, D.P.R. n. 131/1986

Imposta principale

Entro tre anni dalla richiesta di registrazione

Art. 76, 2° comma,
D.P.R. n. 131/1986

Imposta complementare

Entro tre anni dalla data in cui è stata presentata la denuncia di cui all'art. 19, D.P.R. n. 131/1986 (eventi successivi alla registrazione)

Art. 76, 2° comma,
D.P.R. n. 131/1986

Occultazione di corrispettivo

Entro tre anni dalla registrazione dell'atto

Art. 76, 2° comma,
D.P.R. n. 131/1986

Imposta suppletiva

Entro tre anni dalla data di registrazione dell'atto ovvero dalla data di presentazione della denuncia relativa ad eventi successivi alla registrazione

Art. 76, 2° comma,
D.P.R. n. 131/1986

Locazioni (annualità successive alla prima, cessioni, risoluzioni, proroghe)

Entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di scadenza del pagamento

Art. 76, comma 2-bis, D.P.R. n. 131/1986

Riqualificazione degli atti

Entro tre anni dalla registrazione dell'ultimo atto della fattispecie complessa

Sentenze della Cassazione n. 6835 del 19 marzo 2013 e n. 15192 del 23 giugno 2010

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