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IMU Accertamento e sanzioni - Liquidazione accertamento
Accertamento e riscossione

A cura del Centro studi fiscale Seac

Per effetto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 776, Legge n. 160/2019, la liquidazione e l'accertamento IMU sono disciplinati dall'articolo 1, commi da 161 a 169, Legge n. 296/2006.

Attività di accertamento del Comune

La Legge n. 296/2006 regola, con i commi 161 e 162, l'attività di accertamento in rettifica e d'ufficio dei Comuni in relazione alla generalità dei tributi locali, tra cui si può annoverare anche l'IMU.

In sostanza, l'attività di accertamento IMU permane a carico dei Comuni, che possono notificare al contribuente, ritualmente o a mezzo lettera raccomandata, due tipi di avvisi di accertamento:

  • avviso di accertamento in rettifica con liquidazione dell'imposta dovuta, nei casi di:
    • infedeltà, incompletezza o inesattezza delle dichiarazioni/denunce;
    • parziali o ritardati versamenti;
  • avviso di accertamento d'ufficio omessa presentazione della dichiarazione e/o omesso versamento di imposta.

attenzione

Le maggiori somme derivanti dall'attività di accertamento/riscossione a titolo di imposta, sanzioni e interessi, spettano al Comune.

TERMINI PER LA NOTIFICA DELL'ACCERTAMENTO

Il termine ultimo di notifica di un avviso di accertamento, sia esso in rettifica sia d'ufficio, in base a quanto previsto dal secondo periodo del comma 161, Legge n. 296/2006, è uniformato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello nel corso del quale la violazione è stata commessa.

CONTENUTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO

Negli avvisi (siano essi in rettifica o d'ufficio), ai sensi del secondo periodo del comma 162, Legge n. 296/2006, deve essere sempre indicato:

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