
A cura del Centro studi fiscale Seac
L'
Ciò è stato reso possibile, in quanto la norma
citata ha disposto di far rientrare nell'alveo delle sanzioni amministrative tributarie,
di cui al
- per infedeltà del visto di conformità,
- per infedeltà dell'asseverazione e della certificazione tributaria da parte dei soggetti che prestano l'assistenza fiscale;
- per la tardiva od omessa trasmissione telematica della dichiarazione da parte dei soggetti incaricati.
L'
Sul punto, l'Agenzia delle Entrate ha fornito
alcuni chiarimenti con le Circolari 27
settembre 2007, n. 52 e 19 febbraio 2008, n. 11. In
particolare, nella
- omessa trasmissione telematica, se la stessa non è stata effettuata affatto o non è andata a buon fine;
- tardiva trasmissione telematica, se la stessa viene effettuata oltre il termine per la presentazione della dichiarazione, nonostante l'impegno alla trasmissione sia stato assunto prima della scadenza del suddetto termine.
ATTENZIONE: La fattispecie di tardiva trasmissione telematica, si configura anche per l'intermediario che "effettuila trasmissione oltre un mese dall'assunzione dell'impegno, nel caso in cui l'impegno stesso sia stato assunto dopo la scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni". |
Il Legislatore, con la Finanziaria 2007, ha stabilito l'applicabilità a tali violazioni dell'istituto del ravvedimento operoso.
ATTENZIONE: Con Circolare 27 settembre 2007, n. 52
l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che, in particolare,
risultano applicabili le previsioni di cui all' |
Pertanto il ravvedimento operosoda parte dell'intermediario che non provvede alla trasmissione telematica delle dichiarazioni per le quali ha assunto l'impegno si perfeziona:
- con l'invio della dichiarazione entro 90 giorni dal termine di scadenza;
- mediante versamento della sanzione ridotta, pari a 1/10 del minimo ossia € 51,00 (1/10 di € 516,00).
CALCOLO DELLE SANZIONI RIDOTTE
Nella
Poiché non risulta applicabile il cumulo
giuridico di cui all'