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Sanzioni tributarie Violazioni - Imposte dirette
Dichiarazione redditi e IRAP

A cura del Centro studi fiscale Seac

Le violazioni relative alla dichiarazione dei redditi e IRAP, disciplinate dall'art. 1, D.Lgs. n. 471/1997, sono:

  • l'omessapresentazione della dichiarazione, che comprende anche l'ipotesi di dichiarazione tardiva;
  • la presentazione di dichiarazioneinfedele.
Omessa presentazione della dichiarazione dei redditi/IRAP

L'articolo 1, D.Lgs. n. 471/97, proporziona la sanzione applicabile all'omessa presentazione della dichiarazione all'eventuale ritardo nell'adempimento.

Nelle ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione, la sanzione applicabile è in linea generale compresa:

  • tra € 250,00 e € 1.000,00 (con possibilità di aumento fino al doppio per i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili) se non è dovuta imposta;
  • tra il 120% ed il 240% se è dovuta imposta (con un minimo di € 250,00).

Tuttavia, se la dichiarazione dei redditi omessa è presentataentro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, la sanzione base (dal 120% al 240%) è ridotta della metà e sono modificati gli importi minimi.

Nel caso sopra descritto si applicherà quindi la sanzione:

  • in misura fissa, da un minimo di € 150,00 ad un massimo di € 500,00 (con possibilità di aumento fino al doppio per i soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili), se non sono dovute imposte;
  • dal 60% al 120% delle imposte dovute, con un minimo di € 200,00, se sono dovute imposte.

    ATTENZIONE: La riduzione della sanzione è applicabile solo se non abbia avuto inizio alcuna attività amministrativa di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

Nelle ipotesi in cui l'omessa dichiarazione riguardi redditi prodotti all'estero, la sanzione è aumentata di un terzo con riferimento alle imposte relative a tali redditi.

Si ricorda che, entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione, il contribuente può regolarizzare la propria posizione, attraverso il ravvedimento operoso (sanzione ridotta ad 1/10 del minimo).

ATTENZIONE: L'Agenzia delle Entrate, con Circolare n. 42/2016, ha chiarito che la sanzione su cui applicare il ravvedimento operoso in caso di dichiarazione presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine è quella pari ad € 250,00; la sanzione di € 150, applicabile in caso di presentazione della dichiarazione entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo non rileva in caso di regolarizzazione spontanea.

DICHIARAZIONE OMESSA E DICHIARAZIONE TARDIVA

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