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Accertamento L'accertamento - Termini e modalità di notifica dell'avviso
La notifica diretta e l'irreperibilità

A cura del Centro studi fiscale Seac

La notificazione degli avvisi di accertamento garantisce al contribuente la conoscenza, ovvero la conoscibilità legaledell'atto e, con esso, della pretesa impositiva e sanzionatoria in esso contenuta.

L'avviso di accertamento costituisce un atto a contenuto recettizio, che, in quanto tale, produce effetto proprio dal momento della notifica; da qui, la rilevanza fondamentale del momento in cui la notifica si perfeziona, anche al fine di computare correttamente il termine di impugnazione.

Stante la natura esecutiva dell'avviso di accertamento, l'effetto tipico della notifica è rappresentato dalla sua esecutorietà , conseguente all'ordine di pagamento delle somme che ne formano oggetto, entro la scadenza di sessanta giorni.

L'effetto della notifica, dunque, si realizza sul piano della riscossione, che viene affidata all'Agenzia delle Entrate Riscossione con riferimento a tutte le imposte di natura erariale.

Quanto alla natura della notifica, occorre evidenziare che la Corte di Cassazione si è, nel tempo, espressa nel senso di identificarla quale requisito non già costitutivo dell'atto accertativo, ma meramente integrativo della sua efficacia.

L'iter di notifica degli avvisi di accertamento: la consegna in mani proprie o a uno dei soggetti legittimati

La procedura di notifica degli avvisi di accertamento è contenuta nell'articolo 60, D.P.R. n. 600/1973, prevista ai fini delle imposte dirette ma richiamata, in linea generale, anche in relazione agli altri tributi erariali, in forza degli appositi rimandi contenuti in ciascuna legge d'imposta. In particolare, l'articolo 60 viene richiamato:

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