
A cura del Centro studi fiscale Seac
La notificazione degli avvisi di accertamento garantisce al contribuente la conoscenza, ovvero la conoscibilità legaledell'atto e, con esso, della pretesa impositiva e sanzionatoria in esso contenuta.
L'avviso di accertamento costituisce un atto a contenuto recettizio, che, in quanto tale, produce effetto proprio dal momento della notifica; da qui, la rilevanza fondamentale del momento in cui la notifica si perfeziona, anche al fine di computare correttamente il termine di impugnazione.
Stante la natura esecutiva dell'avviso di accertamento, l'effetto tipico della notifica è rappresentato dalla sua esecutorietà , conseguente all'ordine di pagamento delle somme che ne formano oggetto, entro la scadenza di sessanta giorni.
L'effetto della notifica, dunque, si realizza sul piano della riscossione, che viene affidata all'Agenzia delle Entrate Riscossione con riferimento a tutte le imposte di natura erariale.
Quanto alla natura della notifica, occorre evidenziare che la Corte di Cassazione si è, nel tempo, espressa nel senso di identificarla quale requisito non già costitutivo dell'atto accertativo, ma meramente integrativo della sua efficacia.
La procedura di notifica degli avvisi di
accertamento è contenuta nell'