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Accertamento L'accertamento - L'attività accertativa
L'avviso di accertamento

A cura del Centro studi fiscale Seac

L'avviso di accertamento è disciplinato dall'articolo 42, D.P.R. n. 600/1973, ed è definibile quale atto mediante il quale l'Amministrazione Finanziaria, nell'esercizio della propria potestà impositiva, notifica formalmente la pretesa tributaria al contribuente.

In materia di IVA, l'atto prende il nome di avviso di rettifica ed è disciplinato dall'articolo 56, D.P.R. n. 633/1972, avente contenuto analogo all'articolo 42, D.P.R. n. 600/1973. Normalmente, i recuperi contenuti negli avvisi di accertamento rilevano sia ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP, che dell'IVA, per cui lo stesso atto assomma la natura di avviso di accertamento e di avviso di rettifica.

Il contenuto dell'avviso di accertamento

Il contenuto dell'avviso di accertamento è chiaramente indicato nell'art. 42, D.P.R. n. 600/1973.

In particolare, l'avviso di accertamento deve contenere necessariamente una serie di elementi, a pena di nullità , e precisamente:

  • l'imponibile o gli imponibili accertati;
  • le aliquote applicate;
  • le imposte liquidate, al lordo e al netto delle detrazioni, delle ritenute di acconto e dei crediti d'imposta;
  • la motivazione in relazione ai presupposti di fatto e di diritto;
  • la sottoscrizione del dirigente dell'Ufficio, o di un suo delegato;
  • l'allegazione di documentazione a cui si riferisce l'avviso di accertamento, se non riprodotta nel suo contenuto essenziale.

ATTENZIONE: Nel caso in cui un avviso di accertamento non contenga uno degli elementi sopra indicati, può essere presentato ricorso alla Commissione Tributaria competente per farne dichiarare la nullità.

LE INDICAZIONI DELLA GIURISPRUDENZA

In primo luogo, in merito alla mancata indicazione del responsabile del procedimento con Ordinanza n. 377/2007, la Corte Costituzionale aveva stabilito che la cartella di pagamento priva dell'indicazione del responsabile del procedimento deve essere considerata nulla.

Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate, con Circolare, 6 marzo 2008, n. 16 ha sostenuto che l'omessa indicazione del responsabile del procedimento non condurrebbe alla nullità dell'atto, infatti:

"ove il responsabile del procedimento non sia stato nominativamente individuato negli atti notificati o comunicati ai destinatari, per il cittadino/contribuente deve intendersi tale il soggetto preposto all'unità organizzativa competente per il procedimento, desumibile, in ogni caso, dalle altre indicazioni (ad esempio, sottoscrizione) che l'atto deve contenere".

ATTENZIONE: Sul punto, è definitivamente intervenuta la Sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 11722/2010 la quale ha chiarito che l'indicazione del responsabile del procedimento negli atti dell'Agenzia delle Entrate non è richiesta dall'art. 7, Legge n. 2012/2000, a pena di nullità , in quanto tale sanzione è prevista per le sole cartelle di pagamento di cui all'art. 36, comma 4-ter, D.L. n. 248/2007, riferite ai ruoli consegnati agli Agenti della Riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008.

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