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Il ricorso tributario

A cura del Centro studi fiscale Seac

Il processo tributario si instaura con la proposizione del ricorso introduttivo, di primo grado, alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente, da notificare ad opera del contribuente (ovvero per il tramite del proprio difensore qualora l'importo della controversia sia superiore ad€ 3.000) all'Ufficio che ha emanato l'atto impugnato entro 60 giorni (il termine per l'impugnativa è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ogni anno; si tratta della sospensione feriale dei termini di cui all'art. 1, Legge n. 742/1969, applicabile anche al processo tributario) dalla data in cui il contribuente ha ricevuto il medesimo atto. La notificazione della cartella esattoriale vale anche come notificazione del ruolo (1° comma, art. 21, D.Lgs. n. 546/1992).
Il 2° comma, art. 21, D.Lgs. n. 546/1992 stabilisce, invece, che per le domande di rimborso alle quali l'Agenzia delle Entrate non ha dato risposta, il ricorso può essere presentato decorsi 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

ATTENZIONE: Occorre ricordare che:

  • il termine per la notifica all'Ufficio decorre esclusivamente dalla notificazione dell'atto, in mancanza della quale l'interessato rimane sempre libero di contestare la pretesa dell'Amministrazione finanziaria mediante l'impugnazione degli atti successivi a quello non notificato;
  • la notifica del ricorso fuori termine comporta l'inammissibilità del ricorso, in quanto tale rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio.

Così come previsto dagli artt. 16 e 20, D.Lgs. n. 546/1992, la notifica del ricorso andrà effettuata mediante PEC - Posta Elettronica Certificata), indirizzata all'indirizzo presente nell'Indice della Pubblica Amministrazione (IPA) e proveniente dall'indirizzo del professionista, presente nell'Indice INI-PEC, come previsto dall'articolo 7 D.M. n. 163/2013.
Nella sola ipotesi in cui il contribuente stia in giudizio personalmente (nelle controversie di valore inferiore a euro 3.000, come previsto dall'articolo 12, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992), la notifica potrà ancora essere effettuata:

  • a mezzo ufficiale giudiziario
  • direttamente mediante spedizione dell'originale del ricorso in plico senza busta raccomandata con avviso di ricevimento. Tenendo presente che:
    • la notifica del ricorso in busta raccomandata costituisce mera irregolarità, non sanzionabile con l'inammissibilità, a condizione che non sorgano contestazioni in ordine al contenuto della busta medesima;
    • in caso di spedizione a mezzo posta, il ricorso si intende proposto al momento della spedizione, sempre che siano state rispettate le modalità previste dalla Legge. In caso di spedizione senza l'osservanza di quanto scritto, il ricorso deve ritenersi proposto alla data in cui sia pervenuto alla parte resistente.
  • consegna a mani presso l'Ufficio destinatario del ricorso.

Entro 30 giorni dalla notifica del ricorso, il contribuente (ovvero per il tramite del proprio difensore qualora l'importo della controversia sia superiore ad € 3.000) deve costituirsi in giudizio, in modalità telematica mediante il Sigit.
Nel caso in cui il contribuente stia in giudizio personalmente e abbia notificato il ricorso utilizzando le modalità "tradizionali" di cui sopra, la costituzione in giudizio dovrà avvenire in modo cartaceo, presso la commissione tributaria provinciale competente per territorio.

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