
A cura del Centro studi fiscale Seac
Il processo tributario si instaura con la proposizione del ricorso introduttivo, di primo grado, alla Commissione tributaria provinciale territorialmente competente, da notificare ad opera del contribuente (ovvero per il tramite del proprio difensore qualora l'importo della controversia sia superiore ad€ 3.000) all'Ufficio che ha emanato l'atto impugnato entro 60 giorni (il termine per l'impugnativa è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ogni anno; si tratta della sospensione feriale dei termini di cui all'
Il 2° comma, art. 21,
ATTENZIONE: Occorre ricordare che:
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Così come previsto dagli
Nella sola ipotesi in cui il contribuente stia in giudizio personalmente (nelle controversie di valore inferiore a euro 3.000, come previsto dall'articolo 12, comma 2,
- a mezzo ufficiale giudiziario
- direttamente mediante spedizione dell'originale del ricorso in plico senza busta raccomandata con avviso di ricevimento. Tenendo presente che:
- la notifica del ricorso in busta raccomandata costituisce mera irregolarità, non sanzionabile con l'inammissibilità, a condizione che non sorgano contestazioni in ordine al contenuto della busta medesima;
- in caso di spedizione a mezzo posta, il ricorso si intende proposto al momento della spedizione, sempre che siano state rispettate le modalità previste dalla Legge. In caso di spedizione senza l'osservanza di quanto scritto, il ricorso deve ritenersi proposto alla data in cui sia pervenuto alla parte resistente.
- consegna a mani presso l'Ufficio destinatario del ricorso.
Entro 30 giorni dalla notifica del ricorso, il contribuente (ovvero per il tramite del proprio difensore qualora l'importo della controversia sia superiore ad € 3.000) deve costituirsi in giudizio, in modalità telematica mediante il Sigit.
Nel caso in cui il contribuente stia in giudizio personalmente e abbia notificato il ricorso utilizzando le modalità "tradizionali" di cui sopra, la costituzione in giudizio dovrà avvenire in modo cartaceo, presso la commissione tributaria provinciale competente per territorio.