
La fattispecie della richiesta documentale a seguito dell'invito previsto dall'articolo 32, D.P.R. n. 600/73 impone il rispetto stringente delle norme di quel procedimento, la cui violazione, da parte del contribuente incolpevole, comporta l'inibizione della successiva produzione in giudizio. L'unica eccezione, anch'essa stringente, risiede nella possibilità di produrre quella documentazione all'atto della costituzione in giudizio, corredandola da un'apposita dichiarazione in sede di ricorso.
La Corte di Cassazione, da sempre rigorosa, con due recenti ordinanze del 18 marzo sembrerebbe avere aperto uno spiraglio, valorizzando l'ordinaria facoltà di deposito di documenti entro venti giorni liberi dall'udienza, purché nel corso del giudizio di primo grado, che consente di acquisirli anche per i gradi successivi.
di Marco Ligrani - Dottore Commercialista in Bari
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