
L'avviso di accertamento integrativo è soggetto ai rigidi requisiti previsti dall'articolo 43 D.P.R. n. 600/73, consistenti nella novità degli elementi reddituali rispetto a quelli contenuti nel precedente accertamento "integrato", che devono essere motivati in modo specifico, a pena di nullità.
La recente ordinanza della Cassazione, tuttavia, individua - di fatto - un tertium genus, ammettendo che un successivo accertamento integrativo, emesso ai sensi dell'articolo 41 bis D.P.R. n. 600/73, possa integrarne uno precedente senza che l'Ufficio rispetti i requisiti imposti dall'articolo 43 del medesimo decreto.
Resta da capire, a questo punto, in quali casi l'amministrazione finanziaria sia davvero tenuta ad osservare il rigido protocollo previsto dall'articolo 43, dal momento che potrebbe, di fatto, aggirarlo optando per un "semplice" accertamento ex articolo 41 bis.
di Marco Ligrani - Dottore Commercialista in Bari
La fattispecie dell'accertamento integrativo è contenuta nell'articolo 43, terzo comma, D.P.R. n. 600/73, il quale lo subordina al rigoroso rispetto dei requisiti di novità imposti...