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18 maggio 2021 N. 61 - Contenzioso
Il divieto di ius novorum investe anche l'ufficio che sollevi questioni non oggetto di accertamento: la Cassazione ricorda che la motivazione non è integrabile in giudizio

Il perimetro del thema decidendum è solo e soltanto quello tracciato dal contenuto dell'atto impugnato e dai motivi di ricorso. Con Sentenza 11399 del 30 aprile, la quinta Sezione della Corte di Cassazione ricorda che il principio riguarda, a pieno titolo, anche l'ufficio impositore che proponga appello sollevando una questione non oggetto di accertamento, la cui motivazione non è integrabile in sede contenziosa; duplice la violazione commessa in casi come questo, che investe, da un lato, il profilo processuale del divieto di ius novorum previsto dall'articolo 57, D.Lgs. n. 546/92, dall'altro, quello sostanziale contenuto nelle norme sulla motivazione degli accertamenti.

Di grande impatto la conclusione cui perviene la Corte: non può mutare la natura dell'accertamento.

di Marco Ligrani - Dottore Commercialista in Bari

LA VICENDA PROCESSUALE

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