
L'articolo n. 2700 del codice civile prevede che l'atto pubblico faccia piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo abbia formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
Con la sentenza 13086 depositata il 14 maggio, la Cassazione ha fatto chiarezza sul significato di quella norma applicata alle notifiche a mezzo posta, precisando che la sua efficacia investe soltanto la circostanza che l'ufficiale postale abbia ricevuto la dichiarazione del consegnatario, ma non il suo contenuto.
Per questo, la prova, fornita in giudizio da una società, della mancanza di collegamento - ritenuta irrilevante nei gradi di merito - con i consegnatari degli accertamenti prodromici una cartella di pagamento, ha annullato la pretesa fiscale senza la necessità di un'apposita querela di falso, atteso che, come precisato dagli ermellini, il contenuto della dichiarazione resa dal ricevente l'atto non è assistito da alcuna fede privilegiata.
di Marco Ligrani - Dottore Commercialista in Bari
La vicenda nasce dal ricorso, proposto da una s.r.l., avverso una cartella di pagamento, derivante dall'iscrizione a ruolo conseguente a due avvisi di accertamento...