
Quella della riqualificazione degli effetti giuridici del contratto e della sua stessa natura, in base alla volontà intrinseca delle parti, costituiscono un versante grandemente dibattuto, soprattutto da quando l'articolo 20 in materia di registro ha introdotto la "clausola antielusiva" in sede interpretativa.
In materia di imposte dirette ed IVA, con la sentenza 14213 del 25 maggio la sezione tributaria della Cassazione ha segnato un punto importante a favore della reale interpretazione della volontà contrattuale, superando la presunzione di simulazione, messa in campo dalle entrate, in ragione della comunanza delle parti contraenti.
In realtà, stigmatizza la Corte, neanche in questo caso può ignorarsi la volontà delle parti, la cui matrice comune non consente di inferire alcuna natura dissimulata del contratto.
di Marco Ligrani - Dottore Commercialista in Bari
La vicenda trae origine da un avviso di accertamento, relativo a IRES, IRAP e IVA, notificato a una società per azioni, con il quale l'Agenzia delle Entrate aveva...