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15 giugno 2021 N. 80 - IVA
Il ritardo nella fatturazione costituisce una violazione formale e, pertanto, beneficia del cumulo giuridico

La sentenza 10 giugno 2021 n. 16450 della Corte di Cassazione è stata l'occasione per ripercorrere, con esemplare chiarezza, i confini delle diverse fattispecie sanzionatorie di violazione sostanziale, formale e meramente formale, in un giudizio vertente sull'impugnazione di un atto di contestazione per tardive fatturazioni.

La vicenda esaminata dagli ermellini attiene alla ripetuta fatturazione tardiva da parte di una concessionaria di auto, che aveva emesso il documento fiscale non all'atto della cessione, ma a quello, successivo, dell'immatricolazione.

Nel rigettare il ricorso delle entrate, la Corte ha stabilito che, in assenza di danno erariale, si verte nell'ipotesi di violazione formale, che, pertanto, legittimamente beneficia del criterio del cumulo giuridico.

di Marco Ligrani - Dottore Commercialista in Bari

LA VICENDA

Una concessionaria di auto aveva ricevuto un avviso di contestazione con il quale il fisco applicava distinte sanzioni per tardiva fatturazione, dovute al fatto che la società aveva fatturato le vendite...

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