
In tema d'imposta di registro, l'avviso di liquidazione (art. 54, comma 5, D.P.R. n. 131/1986) emesso in relazione ad un atto giudiziario deve contenere l'indicazione dell'imponibile, l'aliquota applicata e l'imposta liquidata.
Non deve necessariamente recare, in allegato, la sentenza o il suo contenuto essenziale, rispondendo l'obbligo di motivazione di cui all'art. 7 Statuto del Contribuente all'esigenza di garantire il pieno e immediato esercizio delle facoltà difensive del contribuente, senza costringerlo ad attività di ricerca, e non riguardando perciò atti o documenti da lui conosciuti o conoscibili, sempre che il contenuto delle informazioni fornite garantisca la conoscenza dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa fiscale e si tratti di informazioni facilmente intellegibili.
di Claudia Romano - Centro studi fiscale Seac
Ad un contribuente veniva notificato un avviso di liquidazione relativo al pagamento dell'imposta di registro di una sentenza.
Il contribuente impugnava l'atto ma la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il...