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25 giugno 2021 N. 88 - Imposte Indirette
Avviso di liquidazione relativo ad un atto giudiziario: obbligo di indicare imponibile, aliquota applicata e imposta liquidata

In tema d'imposta di registro, l'avviso di liquidazione (art. 54, comma 5, D.P.R. n. 131/1986) emesso in relazione ad un atto giudiziario deve contenere l'indicazione dell'imponibile, l'aliquota applicata e l'imposta liquidata.

Non deve necessariamente recare, in allegato, la sentenza o il suo contenuto essenziale, rispondendo l'obbligo di motivazione di cui all'art. 7 Statuto del Contribuente all'esigenza di garantire il pieno e immediato esercizio delle facoltà difensive del contribuente, senza costringerlo ad attività di ricerca, e non riguardando perciò atti o documenti da lui conosciuti o conoscibili, sempre che il contenuto delle informazioni fornite garantisca la conoscenza dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa fiscale e si tratti di informazioni facilmente intellegibili.

di Claudia Romano - Centro studi fiscale Seac

I FATTI

Ad un contribuente veniva notificato un avviso di liquidazione relativo al pagamento dell'imposta di registro di una sentenza.

Il contribuente impugnava l'atto ma la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il...

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