
Il procedimento notificatorio previsto in caso di irreperibilità assoluta presuppone che il messo notificatore abbia accertato che il destinatario non abbia alcuna residenza conosciuta all'interno dello stesso comune; in assenza, non può "tramutarsi" nella fattispecie della irreperibilità relativa, pena la nullità della notifica.
Per poter optare per l'irreperibilità assoluta, dunque, occorre necessariamente esperire le dovute ricerche, che attestino - appunto - che il destinatario non ha altra residenza o domicilio nello stesso comune.
Per questa ragione, con sentenza n. 18061 del 24 giugno 2021 la Corte di Cassazione ha annullato una comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria, negando potersi ricorrere all'iter della irreperibilità assoluta in assenza delle necessarie ricerche nei confronti del contribuente che, infatti, aveva mantenuto la propria residenza all'interno dello stesso comune.
di Marco Ligrani - Dottore Commercialista in Bari
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