
Con Sentenza 26340 del 29 settembre, la Corte di Cassazione ha annullato alcuni avvisi di liquidazione dell'imposta di registro derivante da un giudizio civile, che si limitavano a fare riferimento alle norme applicate ed al numero della sentenza tassata (senza peraltro indicare il tribunale che l'aveva emessa), per poi quantificare l'imposta indicando il solo codice tributo 109T.
Gli Ermellini hanno precisato come, anche senza allegazione della sentenza, sia comunque imprescindibile una adeguata motivazione "tecnica" nonostante i contribuenti avessero partecipato al giudizio civile, alla luce della complessità del calcolo e della presenza di una pluralità di parti. Il giudizio, che ripercorre - con un ampio excursus - i numerosi precedenti sul tema, è stato anche l'occasione per ricordare che la "stampa" dal sito delle poste non ha carattere di ufficialità e non certifica il rispetto dei termini processuali.
di Marco Ligrani - Dottore Commercialista in Bari
Due contribuenti propongono quattro motivi di ricorso per la cassazione della sentenza con la quale la commissione tributaria regionale, in riforma della prima decisione, ha ritenuto legittimi gli avvisi di...