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4 febbraio 2022 N. 24 - Imposte Indirette
La ripetizione dell'imposta di registro a seguito di transazione
Gli atti dell'autorità giudiziaria, che definiscono anche parzialmente il giudizio, sono soggetti all'imposta di registro anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato.
Alla sentenza passata in giudicato è equiparato l'atto di transazionestragiudiziale, purché l'amministrazione dello Stato prenda parteall'accordo.
di Massimiliano Frizzera - Centro studi fiscale Seac
I FATTI
Con ricorso alla CTP, un contribuente impugnava la cartella di pagamento con la quale gli veniva intimato il pagamento dell'imposta di registro su una sentenza di primo grado.
Il ricorrente, in qualità di amministratore...