
Il fisco non può rettificare la compravendita di un immobile basandosi sul preliminare con cui l'alienante si era impegnato, nell'interesse del promittente acquirente, a sottoscrivere le pratiche di parziale demolizione e ricostruzione: questo, in estrema sintesi, il principio stabilito dalla Cassazione tributaria con Sentenza 2932 del 1° febbraio.
Pertanto, l'oggetto di quella compravendita non può mutare in terreno suscettibile di potenzialità edificatoria, la cui realizzazione è futura, eventuale e rimessa alla potestà di un soggetto diverso; tanto più che comporterebbe la violazione del contraddittorio endo-procedimentale e la preclusione di ogni legittima pianificazione fiscale.
di Marco Ligrani - Dottore Commercialista in Bari
Una contribuente impugnava un avviso di liquidazione con il quale l'Agenzia delle Entrate - riqualificato ex art. 20, TUR un atto di compravendita concluso relativo a un complesso immobiliare quale atto di...