
Non genera alcuna plusvalenza tassabile la compravendita di un terreno, che presenta una potenzialità edificatoria, su cui insiste una baracca, nemmeno se successivamente demolita e ricostruita; anche perché, nel prezzo di cessione dell'edificio e nella rendita catastale, è computata anche la capacità edificatoria inespressa.
Lo ha stabilito la Cassazione con Sentenza 17 febbraio 2022, n. 5175 (e con la "gemella" 5174), la quale ha rigettato la tesi delle Entrate fondata sulla riqualificazione del contratto.
di Marco Ligrani - Dottore Commercialista in Bari
L'Agenzia delle Entrate notificò a G. avviso di accertamento con il quale contestò, in relazione all'anno d'imposta 2005, l'omessa dichiarazione della plusvalenza derivante dalla vendita di un terreno, sito in C., sul quale risultava...