
In tema di imposta di successione, il chiamato alla eredità, che, dopo aver presentato la denuncia di successione, ricevuto l'avviso di accertamento dell'imposta ometta di impugnarlo, determinandone la definitività, non è tenuto al pagamento dell'imposta ove successivamente rinunci all'eredità, in quanto l'efficacia retroattiva della rinuncia, legittimamente esercitata, determina il venir meno con effetto retroattivo anche del presupposto impositivo.
È quanto precisato dalla Cassazione con Sentenza 11832 del 12 aprile, che rigetta il ricorso delle entrate.
di Marco Ligrani - Dottore Commercialista in Bari
Con sentenza non notificata, la Commissione Tributaria accoglieva l'appello proposto dal contribuente, con condanna al pagamento delle spese di lite.
Il giudizio aveva ad...