
Lo svolgimento del contraddittorio preventivo in sede amministrativa è adempimento diverso e non sostitutivo rispetto all'obbligo di riconoscimento al contribuente di un termine minimo di sessanta giorni, a seguito della comunicazione degli esiti dell'accertamento mediante consegna del PVC, prima di provvedere all'emanazione dell›atto impositivo.
Lo precisa la Cassazione nella Sentenza 12713 del 21 aprile, ove si precisa che l'atto è nullo nonostante i verificatori abbiamo coinvolto il contribuente nelle fasi della verifica e che la rilevanza degli imponibili accertati non è motivo di urgenza.
di Marco Ligrani - Dottore Commercialista in Bari
L'Agenzia delle Entrate notificava il 10.12.2008 alla V.srl con socio unico, l'avviso di accertamento n. (…) avente ad oggetto il tributo Irap, e successivamente l'avviso di accertamento n. (…) attinente all'Irpef in relazione al...