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4 maggio 2022 N. 85 - Riscossione
L'errore nel numero civico rende nulla la notifica

La notifica dell'atto impositivo all'imprenditore individuale, che abbia la residenza (cioè, il luogo di dimora abituale) ed il domicilio (cioè, la sede principale dei propri affari ed interessi) in distinti Comuni (come nel caso di specie), deve essere eseguita presso il Comune di residenza, ove si radica l'ubicazione del domicilio fiscale.

Pertanto, l'erronea individuazione del luogo di residenza o di domicilio del destinatario (anche soltanto per mera inesattezza nell'indicazione del numero civico, come nel caso di specie) impedisce il perfezionamento della notifica.

Lo stabilisce la Sezione tributaria con Sentenza 12832 del 22 aprile.

di Marco Ligrani - Dottore Commercialista in Bari

LA VICENDA PROCESSUALE

T. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale (…), la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di avviso di accertamento ed ingiunzione di pagamento per la...

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