
Nonostante l'atto di adesione non sia impugnabile e, con esso, sia preclusa la richiesta di rimborso delle somme concordate, è legittima l'istanza di restituzione dell'IVA non oggetto di accordo. Lo stabilisce la Cassazione 16104 del 19 maggio 2022, la quale, ribaltando i verdetti di merito, coglie l'occasione per ricordare che, nonostante la liquidazione IVA risulti da un calcolo unitario, ai fini di un eventuale rimborso va distinta la posta a debito da quella a credito, per cui non è impedito il diritto alla detrazione dell'IVA pagata a fronte di un'operazione specifica.
di Marco Ligrani - Dottore Commercialista in Bari
Emerge dalla sentenza impugnata che l'Agenzia delle Entrate ha opposto silenzio rifiuto alle istanze di rimborso presentate da G.in relazione agli anni d'imposta 2002-2008, perché il contribuente aveva proceduto...