
Con due sentenze "gemelle", la Cassazione rigetta le istanze di trattazione del giudizio definito ai sensi della "pace fiscale", finalizzate unicamente a posticipare il decreto di estinzione "tempestivo" al termine del pagamento rateale.
Gli Ermellini hanno fatto valere il disposto dell'articolo 6, D.L. n. 119/2018 e il relativo procedimento perfezionativo, che, in esito alla regolare adesione all'istituto e al pagamento, tempestivo e integrale, della prima rata, comporta l'estinzione del giudizio in assenza del diniego e della specifica istanza di trattazione.
di Marco Ligrani - Dottore Commercialista in Bari
In entrambi i giudizi, i contribuenti (una
persona fisica nel primo e una società nel secondo) avevano aderito alla definizione delle liti
pendenti di cui all'