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7 giugno 2022 N. 108 - Contenzioso
Inammissibile la richiesta di posticipare l'estinzione del giudizio al termine del pagamento integrale per la definizione agevolata della lite

Con due sentenze "gemelle", la Cassazione rigetta le istanze di trattazione del giudizio definito ai sensi della "pace fiscale", finalizzate unicamente a posticipare il decreto di estinzione "tempestivo" al termine del pagamento rateale.

Gli Ermellini hanno fatto valere il disposto dell'articolo 6, D.L. n. 119/2018 e il relativo procedimento perfezionativo, che, in esito alla regolare adesione all'istituto e al pagamento, tempestivo e integrale, della prima rata, comporta l'estinzione del giudizio in assenza del diniego e della specifica istanza di trattazione.

di Marco Ligrani - Dottore Commercialista in Bari

LE VICENDE PROCESSUALI

In entrambi i giudizi, i contribuenti (una persona fisica nel primo e una società nel secondo) avevano aderito alla definizione delle liti pendenti di cui all'...

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