
La Corte di Cassazione conferma che il debito IVA non sfugge alla falcidia decisa in sede di esdebitazione del fallito, come stabilito già da tempo in sede unionale, non contrastando gli articoli 142 e 143 della legge fallimentare con la sesta direttiva in materia di sistema comune di imposta sul valore aggiunto.
Confermato, dunque, l'annullamento della cartella esattoriale e rigettato il ricorso delle entrate, che, nonostante il decreto di esdebitazione, aveva proceduto con l'iscrizione a ruolo, perorandone l'esclusione dall'alveo del beneficio.
di Marco Ligrani - Dottore Commercialista in Bari
L'Agenzia delle Entrate ricorre per cassazione, sulla base di quattro motivi di censura, avverso la sentenza della CTR del Piemonte, che ne ha rigettato l'appello, confermando l'illegittimità della cartella...