
Gli effetti dell'adesione ai fini del registro incontrano il limite invalicabile posto dalla norma di interpretazione autentica contenuta nell'articolo 5, comma 3, D.Lgs. n. 147/2015, avente efficacia retroattiva e, per questo, non possono fondare l'accertamento ai fini delle dirette.
Accolto, dunque, il ricorso introduttivo dei contribuenti e riformata la sentenza di appello: l'Amministrazione finanziaria non può determinare, in via induttiva, la plusvalenza da cessione di immobili e di aziende solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria o catastale, in quanto occorrono ulteriori indizi, gravi, precisi e concordanti, che supportino l'accertamento del maggior corrispettivo (Sentenza 15 giugno 2022, n. 19337).
di Marco Ligrani - Dottore Commercialista in Bari
L.S., P.S. e C.L. hanno proposto ricorso, con quattro motivi, avverso la sentenza della Commissione regionale della Toscana ("C.T.R."), indicata in epigrafe, che ha accolto l'appello dell'ufficio contro la decisione della Commissione...