
La mancanza, nel contratto preliminare di acquisto della prima casa, della dichiarazione dei promissari acquirenti di volersi avvalere dell'aliquota IVA ridotta, formalizzata solo nel definitivo, impedisce il recupero, in capo alla società venditrice, della differenza con l'aliquota ordinaria; diversamente, infatti, si genererebbe un inammissibile solve et repete, in contrasto con il principio di neutralità dell'imposta.
Lo ha stabilito la Sezione tributaria con la sentenza 20077 del 22 giugno 2022, con la quale ha accolto il ricorso introduttivo di una società, negandole tuttavia il rimborso perché in sede rescindente.
di Marco Ligrani - Dottore Commercialista in Bari
L'Agenzia delle entrate recuperò nei confronti di una società la differenza tra l'IVA agevolata per l'acquisto della prima casa nella misura del 4% che era stata...