
Ai fini della conservazione delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della "prima casa" in caso di rivendita nel quinquennio, rileva unicamente la registrazione della nuova compravendita e l'effettivo raggiungimento dello scopo abitativo.
Con sentenza n. 20957 del 1° luglio 2022, la Cassazione respinge il ricorso delle entrate, che ritenevano decaduta dall'agevolazione una contribuente che non aveva proceduto anche alla trascrizione della nuova compravendita, a suo dire conditio sine qua non perché quest'ultima potesse essere opponibile al fisco.
di Marco Ligrani - Dottore Commercialista in Bari
Con l'impugnata sentenza n. (…), depositata il (…), la Commissione Tributaria Regionale della Toscana accoglieva l'appello di R. e riformava la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Grosseto che aveva respinto il...