
Con sentenza 21953 del 12 luglio 2022, gli Ermellini, accogliendo la requisitoria del Procuratore Generale, respingono il ricorso delle entrate, che ritenevano doversi anteporre all'avvenuto trasferimento della sede legale, regolarmente iscritto presso il registro imprese e comunicato all'ufficio, la circostanza che il portiere della sede precedente avesse ritirato l'accertamento, dichiarandosi ancora autorizzato a farlo.
Cade, dunque, la tesi della prevalenza della sede effettiva (vecchia) su quella anagrafica (nuova), sostenuta dall'Agenzia in ragione della condotta del portiere, la quale - non mancano di precisare gli Ermellini - non necessita nemmeno di querela di falso.
di Marco Ligrani - Dottore Commercialista in Bari
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