
La conferma del diniego di rimborso, basata su una nuova istruttoria documentale e con diversa motivazione, costituisce un atto autonomamente impugnabile.
Per questa ragione, con sentenza n. 22453 del 18 luglio 2022 la Cassazione accoglie il ricorso di una società, che nei gradi di merito si era vista dichiarare inammissibile l'impugnazione originaria avverso il secondo diniego, ritenuto meramente confermativo del precedente: via libera, dunque, all'impugnazione nel merito e al giudizio sul nuovo atto.
di Marco Ligrani - Dottore Commercialista in Bari
La A.s.a., società lussemburghese, ha proposto ricorso, con quattro motivi, contro l'Agenzia delle Entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, n…, pronunciata il …, depositata il … e non...