
Il termine di prescrizione per la riscossione dell'accisa sui prodotti detenuti in un deposito fiscale, di cui sia stato denunciato il furto, decorre dall'immissione in consumo all'atto dell'accertamento dello svincolo irregolare conseguente all'ammanco accertato, in assenza di prova della distruzione dell'alcole sottratto; la pendenza del procedimento penale non costituisce causa normativa impeditiva del decorso della prescrizione, salvo l'occultamento doloso dei presupposti del sorgere dell'obbligazione tributaria, imputabile al contribuente.
Con questa motivazione, con Sentenza 23615 del 28 luglio la Cassazione accoglie l'originario ricorso di una società, annullando il recupero operato dalle Dogane.
di Marco Ligrani - Dottore Commercialista in Bari
La società contribuente B.S.r.l., esercente attività di distillazione di prodotti alcolici, ha impugnato un avviso di pagamento relativo ad accise su alcoli. L'atto impositivo traeva origine da una...