
Ai fini del registro, per le compravendite di fondo rustico da parte di imprenditore agricolo professionale, intervenute dopo il 30 giugno 2005 (ma prima del 7 aprile 2011), ove siano state invocate le agevolazioni per la "piccola proprietà contadina", in caso di successiva decadenza per rivendita prima di cinque anni si applica l'aliquota ridotta dell'8%, essendo venuta meno la figura dell'"imprenditore agricolo a titolo principale"; con la conseguenza che la produzione della certificazione di imprenditore agricolo professionale è sufficiente per poter beneficiare di tale trattamento d'ufficio.
Sentenza 11 novembre 2022, n. 33288
M.M. e M.M. hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dal Commissione Tributaria Regionale di Venezia - Sezione...