
L'imminente decadenza del termine accertativo non giustifica l'inosservanza del termine dilatorio per l'emissione dell'accertamento, che è espressione del contraddittorio preventivo. La Cassazione n. 37682 del 23 dicembre, dopo un ampio excursus giurisprudenziale, accoglie il ricorso di una società e annulla l'accertamento, ricordando che l'assenza delle ragioni di urgenza non attiene esclusivamente alla motivazione dell'atto, ma dev'essere valutata in concreto e, al contempo, che l'amministrazione finanziaria risponde “in proprio” dei ritardi ingiustificati, anche se commessi da altri.
Sentenza 23 dicembre 2022, n. 37682
La CTR Campania, con la sentenza impugnata, ha accolto parzialmente l'appello proposto dalla Y.srl (ora in liquidazione)...