
In applicazione della normativa comunitaria, deve riconoscersi il diritto al rimborso dell'euroritenuta pagata all'estero, sugli interessi relativi a disponibilità finanziarie detenute su un conto corrente presso una banca svizzera, da un soggetto fiscalmente residente in Italia che abbia aderito alla procedura di “collaborazione volontaria” realizzandosi, diversamente, una inammissibile doppia imposizione. Con un “poker” di sentenze del 12 gennaio 2023 (738, 754, 798 e 804), la Sezione tributaria respinge la tesi delle entrate, che negavano il diritto al rimborso in ragione del fatto che la dichiarazione risultava omessa.
(Sentenza 12 gennaio 2023, n. 804)
M.S. ha proposto ricorso, con tre motivi, contro l'Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, avverso...