
In tema di imposta sulle donazioni, del coacervo effettuato ai fini dell'applicazione della franchigia di esenzione non fanno parte le donazioni fiscalmente irrilevanti perché poste in essere nel periodo in cui l'imposta non esisteva, ovvero perché ritenute esenti dalla disciplina impositiva vigente al momento della loro realizzazione; pertanto, il valore della donazione effettuata nel periodo 25 ottobre 2001-28 novembre 2006 non ha alcuna rilevanza ai fini del calcolo della franchigia, trattandosi di donazione effettuata quando non esisteva alcuna imposta e, dunque, di donazione fiscalmente irrilevante. Così si sono espressi gli Ermellini con sentenza 5690 del 23 febbraio, di rigetto del ricorso proposto dall'Agenzia delle entrate.
(Sentenza 23 febbraio 2023, n. 5690)
1. L.C. (figlia) e A.C. (padre) impugnavano davanti alla CTP di Udine, l'avviso di liquidazione con il quale l'Agenzia dell'Entrate...