
L'istituzione del trust e il conferimento dei beni non integrano un trasferimento imponibile, ma costituiscono atti neutri, che non danno luogo a nessun passaggio di ricchezza; il trustee, infatti, acquista la proprietà dei beni conferiti ma si tratta di un trasferimento strumentale, assumendone la titolarità solo per poter compiere gli atti di gestione e di disposizione necessari al raggiungimento dello scopo e senza alcun incremento del suo patrimonio. La Corte di Cassazione, con sentenza 6080 del 28 febbraio 2023, annulla per assenza del presupposto impositivo l'avviso di liquidazione delle imposte sulle donazioni e ipo-catastali notificato al trust “autodichiarato”, ove la figura del settlor e del trustee coincidono e nel quale l'incremento patrimoniale potrebbe, al più, verificarsi in futuro in capo al beneficiary (se diverso dal settlor).
1.V.G., nella esclusiva qualità di trustee del trust denominato “V.Trust”, ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano il 14 novembre 2016 n. 5859/06/2016, che, in controversia su...