
La scrittura privata non autenticata di ricognizione di debito che, come tale, abbia carattere meramente ricognitivo di situazione debitoria certa, non avendo per oggetto prestazione a contenuto patrimoniale, è soggetta ad imposta di registro in misura fissa solo in caso d'uso. Pertanto, la nota di accompagnamento ad assegno emesso a titolo di prestito personale, senza corresponsione d'interessi, posto a fondamento di decreto ingiuntivo, munito di clausola di provvisoria esecuzione, ha natura di atto meramente ricognitivo della dichiarazione di riconoscimento di debito e non integra “caso d'uso”, dovendosi annullare l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro in via proporzionale.
(Sentenza 16 marzo 2023 a Sezioni Unite, n. 7682)
Il dott. F.G.V. ricorre per cassazione, in forza di quattro motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale...