
Non vi è esercizio abusivo dell'attività creditizia, in evasione di imposta, in presenza di operazioni di finanziamento effettuate da società comunque riconducibili alla medesima proprietà e prive di finalità speculative, qualora l'Ufficio non dimostri l'esistenza di rimborsi con aggravio di interessi. Inoltre, la registrazione in contabilità come finanziamenti di terzi con obbligo di restituzione e non come conferimenti o finanziamenti di soci, senza menzione nei verbali di assemblea o nella nota integrativa, costituisce un dato formale non sufficiente a far presumere lo svolgimento di un'attività creditizia.
(Corte di Cassazione, Sentenza 21 marzo 2023 n. 8071)
1. L'Agenzia delle Entrate di (…), sulla base delle risultanze di una verifica fiscale eseguita dalla Guardia di Finanza...