
Il giudicato formatosi sull'impugnazione della rendita catastale, anche nel corso del giudizio relativo ai tributi locali, rappresenta l'unico dato da prendere in considerazione ai fini dell'individuazione della base imponibile, costituendo l'unica rendita valida ed efficace ab origine, atteso che gli effetti di ogni provvedimento giurisdizionale retroagiscono al momento della domanda. Per questa ragione, la Sezione tributaria ha accolto il ricorso di una società, precisando che il giudicato sull'imposta non vincola l'attribuzione della rendita da parte dell'Agenzia del Territorio.
Corte di Cassazione, Sentenza 24 marzo 2023 n. 8497
1. la "N.F.S.r.l." ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione tributaria regionale...