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27 giugno 2023 N. 120 - Agevolazioni e rimborsi
16.000 euro in meno su 1.000.000 non precludono la rivalutazione

Il versamento dell'imposta sostitutiva lievemente inferiore al dovuto non impedisce il perfezionamento della rivalutazione e il contribuente è tenuto solo a sanare la differenza; con sentenza n. 17768 del 21 giugno, la Cassazione riconosce la buona fede (ricordandone la derivazione costituzionale) del contribuente, che non contesta il versamento della parte residua e dimostra di non avere alcun intento elusivo. Rigettato, dunque, il ricorso delle Entrate che, a fronte di un minor versamento di circa 16.000 euro, inferiore di circa il 10% rispetto al dovuto, insistevano perché il contribuente decadesse in toto dal beneficio, pretendendo il pagamento di oltre 1.000.000 di euro.

di Marco Ligrani - Dottore commercialista in Bari

(Corte di Cassazione, Sentenza 21 giugno 2023 n. 17768)

La vicenda processuale

1. L'Agenzia delle Entrate notificava a S.C., il (…), l'avviso di accertamento n. (…), con il quale recuperava a...

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