
Il versamento dell'imposta sostitutiva lievemente inferiore al dovuto non impedisce il perfezionamento della rivalutazione e il contribuente è tenuto solo a sanare la differenza; con sentenza n. 17768 del 21 giugno, la Cassazione riconosce la buona fede (ricordandone la derivazione costituzionale) del contribuente, che non contesta il versamento della parte residua e dimostra di non avere alcun intento elusivo. Rigettato, dunque, il ricorso delle Entrate che, a fronte di un minor versamento di circa 16.000 euro, inferiore di circa il 10% rispetto al dovuto, insistevano perché il contribuente decadesse in toto dal beneficio, pretendendo il pagamento di oltre 1.000.000 di euro.
(Corte di Cassazione, Sentenza 21 giugno 2023 n. 17768)
1. L'Agenzia delle Entrate notificava a S.C., il (…), l'avviso di accertamento n. (…), con il quale recuperava a...