
L'esercizio del diritto alla detrazione iva dev'essere tutelato in modo sostanziale e va, dunque, riconosciuto anche in assenza della dichiarazione, a fronte di una reale operazione sottostante la cui prova certa può essere acquisita dai dati risultanti dalle fatture o da altro documento equivalente. Nel riaffermare questo principio, la Sezione tributaria ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle entrate e confermato l'annullamento dell'accertamento, a fronte della documentazione esaminata dal tribunale che aveva riconosciuto il credito iva in sede di omologazione del concordato preventivo.
(Corte di Cassazione, Sentenza 3 luglio 2023 n. 18642)
Con la sentenza indicata in epigrafe, la CTR rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate, avverso la sentenza...